Art. 12.
(Obblighi e divieti).

      1. Gli operatori e le imprese di cui all'articolo 3 hanno l'obbligo di tenere un registro nel quale sono annotati, per ogni immersione effettuata, il nome e il cognome del subacqueo, l'eventuale guida o responsabile in acqua, il brevetto in suo possesso, le miscele usate, la profondità massima raggiunta, gli eventuali problemi che si siano manifestati.
      2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1, i soggetti ivi indicati sono sospesi dall'esercizio dell'attività per una durata massima di dodici mesi con eventuale ritiro del brevetto.